Prevenzione della salute, organizzazione dei servizi
Il Servizio sanitario nazionale deve farsi carico della tutela della salute, intesa come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, assicurando alla singola persona l’erogazione di prestazioni individuate sulla base delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato e finalizzate ad assicurare l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, quella distrettuale e quella ospedaliera.
Probabilmentea la gran parte dei componenti della collettività nazionale ha una certa dimestichezza a rapportarsi con le strutture, pubbliche e private accreditate, che il Servizio mette a disposizione per quanto concerne il ricorso all’assistenza distrettuale ed ospedaliera, molto meno per quella sanitaria collettiva; anche se questa assume particolare e, forse, maggiore rilevanza rispetto alle altre, in quanto è finalizzata ad eliminare le cause di insorgenza delle malattie ovvero di limitarne al massimo la portata, cioè a realizzare adeguate misure di prevenzione.
Il compito in questione è affidato al “dipartimento di prevenzione”, inteso come struttura operativa propria solo delle aziende sanitarie locali (non ospedaliere, quindi!) finalizzata a garantire la tutela della salute collettiva tramite interventi mirati:
- alla promozione della salute, cioè a garantire lo sviluppo di condizioni idonee a consentire il mantenimento del livello più alto di salute possibile in ciascun ambito di vita e di lavoro;
- a evitare, tramite interventi di prevenzione primaria, l’insorgenza soprattutto delle malattie trasmissibili;
- alla prevenzione delle disabilità;
- a realizzare, tramite screening mirati, diagnosi precoci riferite a patologie ad alto rischio;
- al miglioramento della qualità della vita al fine anche di contrastare l’insorgenza di cronicità.
In breve, si tratta di interventi volti a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, in coordinamento con le strutture distrettuali e ospedaliere e con il coinvolgimento di operatori di diverse discipline.
Quali sono gli elementi salienti dell’organizzazione di detto dipartimento? Li vedremo insieme, procedendo successivamente a fare altrettanto con riferimento alle funzioni di competenza delle articolazioni organizzative delle tre aree in cui il dipartimento, in base alle vigenti disposizioni, deve articolarsi, precisando che sostanzialmente due di esse hanno rilevanza medica e la terza rilevanza veterinaria, anche se tutte utilizzano anche personale tecnico.
D’altra parte, a monte, sembra opportuno rilevare che gli esperti del settore sottolineano come, al fine di raggiungere gli annunciati obiettivi, si renda necessario pervenire nei tempi più brevi possibili ad integrare le attività svolte dalle varie articolazioni organizzative del dipartimento con quelle svolte da altri soggetti e, in particolare, con i soggetti deputati a migliorare le condizioni soprattutto economiche, sociali e culturali della popolazione. Gli esperti infatti concordano nel sostenere che la prevenzione in ambito sanitario è in grado di realizzare solo una parte, anche se importante, degli interventi tramite cui va perseguita la piena promozione della salute.
In attesa che si realizzi l’auspicato obiettivo della completa integrazione tra tutti i soggetti interessati a promuovere la salute, ci proponiamo di monitorare comunque la vigente organizzazione del dipartimento di prevenzione, avuto presente che il Legislatore nazionale ha definito i seguenti principi a cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono uniformarsi per disciplinarla. In particolare:
a. ciascun dipartimento deve articolarsi, al fine di farsi carico della salute del singolo e della collettività, nelle tre aree di seguito indicate, al cui interno devono essere previste strutture organizzative dedicate specificamente a:
- area di salute pubblica, che comprende le strutture di:
- igiene e sanità pubblica;
- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- tutela della salute nelle attività sportive;
- area della tutela della salute negli ambienti di lavoro, che comprende le strutture di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- area della sanità pubblica veterinaria, che comprende le strutture di:
- sanità animale;
- igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche;
b. le strutture organizzative in questione devono subarticolarsi avuto riguardo alla omogeneità della disciplina e alle funzioni da svolgere, nonché alle caratteristiche e dimensioni del bacino di utenza;
c. le Regioni e le Province autonome possono prevedere, in aggiunta alle strutture organizzative di cui alla lettera “a.”, strutture dedicate a medicina legale ovvero mirate a realizzare prestazioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza;
d. i servizi veterinari devono avvalersi delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali.
Gianfranco Carnevali
Esperto in legislazione e organizzazione sanitaria
www.gianfrancocarnevali.com
info@gianfrancocarnevali.com