Il dipartimento di prevenzione. Le funzioni dell’area della tutela della salute negli ambienti di lavoro
Le funzioni proprie dell’area della tutela della salute negli ambienti di lavoro sono affidate, dagli atti aziendali con cui viene definita l’organizzazione complessiva di ciascuna azienda sanitaria locale, ad una sola struttura complessa/unità operativa complessa, di norma, definita come “Servizio prevenzione salute ambienti di lavoro (SPreSAL o SPSAL)”.
Essa è tenuta ad agire, al pari di quanto devono fare tutte le altre strutture che compongono il dipartimento di prevenzione e ferma restando la piena autonomia gestionale e professionale, di concerto con tutte le altre strutture aggregate nel dipartimento onde evitare, almeno, invasioni di campo piuttosto che duplicazioni di attività/prestazioni a scapito dell’efficienza ed efficacia degli interventi realizzati.
Onde assicurare la tutela e la sicurezza dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, tutte le attività del servizio in questione devono farsi carico della realizzazione di azioni sia di controllo e vigilanza che di promozione ed assistenza finalizzate a salvaguardare la salute non solo dei lavoratori ma anche delle altre figure aziendali coinvolte nel processo di prevenzione definito per il singolo ambito lavorativo cioè tenendo conto delle relative peculiarità. In particolare ogni Servizio prevenzione salute ambienti di lavoro deve farsi carico della:
- vigilanza soprattutto degli ambienti di lavoro caratterizzati da elevati rischi di infortunio e di insorgenza di patologieprovvedendo allo scopo a:
- effettuare sopralluoghi al loro interno;
- assumere, nel caso di riscontro di irregolarità, i provvedimenti necessari per imporre la realizzazione delle misure di sicurezza parzialmente o totalmente carenti;
- sanzionare i comportamenti irregolari;
- verificare l’ottemperanza dei provvedimenti assunti;
- effettuazione delle indagini:
- disposte dall’Autorità giudiziaria nei casi di denuncia di infortuni sul lavoro o malattie professionali;
- avviate autonomamente, nella veste di autorità giudiziaria, in seguito alle risultanze degli interventi di vigilanza di cui al precedente punto, onde individuare la presenza di eventuali responsabilità;
- espressione di parerinell’ambito di procedure autorizzative di competenza di altri soggetti pubblici in tema, ad esempio, di:
- deroghe al rispetto delle altezze minime degli ambienti di lavoro previste dalle disposizioni in materia;
- nuovi insediamenti produttivi (artigianali, industriali, commerciali ecc.);
- valutazione dei piani per la rimozione di materiali continenti amianto ed altri materiali di bonifica e vigilanza sulla loro corretta realizzazione;
- vidimazione dei registri infortunialla cui istituzione e tenuta sono obbligati:
- i cantieri edili, stradali, relativi all’esecuzione di lavori all’aperto;
- le aziende/società che gestiscono pubblici servizi (esempio: trasporto, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione combustibili, carburanti, ecc.) e che svolgono attività produttive (esempio: credito, assicurazioni, commercio, pulizie, ecc.);
- predisposizione di piani per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- effettuazione di valutazioni eziopatogeniche, diagnostiche e medico-legali sui singoli lavoratori ivi compresi quelle relative ai ricorsi avverso il giudizio del medico competente presentati dai lavoratori interessati;
- partecipazione alle commissioni per l’inserimento lavorativo dei disabili;
- collaborazione nello svolgimento di attività formative organizzate da istituzioni, organizzazioni rappresentative dei settori produttivi ovvero secondo diverse modalità definite dalla regione di riferimento;
- effettuazione delle altre attività finalizzate a tutelare la salute negli ambiti di lavoro previste dalla programmazione locale, derivanti da obiettivi dettati da esigenze di specifici settori produttivi e/o da criticità, dati statistici su malattie ed infortuni che abbiano particolare rilevanza nel territorio di competenza.
L’elencazione delle competenze prefigurate comporta molto spesso che l’atto aziendale nel definire l’organizzazione interna del servizio in questione ne preveda, sulla base e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione, la sub-articolazione in strutture semplici/unità operative semplici; tale operazione potrebbe dare luogo a soluzioni territoriali diverse non solo tra Regione e Regione ma anche all’interno della stessa Regione in tutti i casi in cui le attività su cui esso deve operare si differenzino in maniera sostanziale. Resta comunque indubbia la delicatezza delle competenze da svolgere e quindi il rischio concreto che dall’esterno siano concretizzate pressioni per evitare il loro corretto e trasparente esercizio.
Gianfranco Carnevali
Esperto in legislazione e organizzazione sanitaria
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