Cure e viaggi all’estero,
ecco tutto quello che c’è da sapere
Cosa fare se si è in viaggio fuori dall’Italia e abbiamo bisogno di cure, a chi rivolgersi, in quale caso le prestazioni di assistenza sanitaria sono gratuite e quando si ha diritto a rimborsi. Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, spiega in ‘Diritti in Salute’ tutto ciò che è opportuno sapere sulle cure all’estero.
Obiettivo del progetto ‘Diritti in salute’, nato dalla collaborazione tra Altroconsumo e Acu (Associazione consumatori utenti) e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, è dare una risposta ai dubbi più comuni in materia sanitaria.
Ecco, in sintesi, le principali informazioni utili ai cittadini, negli approfondimenti dedicati alle cure in caso di viaggio all’estero:
Al di fuori dell’Italia, i cittadini italiani hanno una copertura sanitaria che varia a seconda del Paese in cui viaggiano. In determinate situazioni l’accesso all’assistenza sanitaria sarà garantito in modo gratuito (o rimborsato in un secondo momento), mentre in altre circostanze la spesa per l’assistenza ricadrà interamente sul cittadino. Per quanto riguarda la documentazione necessaria – spiegano gli esperti di Altroconsumo – varia a seconda del motivo per cui si necessita di cure all’estero. Se ci si trova all’estero per temporaneo soggiorno è possibile avere un accesso diretto alle cure necessarie e urgenti attraverso l’utilizzo della Team, che ha sostituito il vecchio modulo cartaceo E111. Questa ha valore nei 25 Paesi dell’Unione europea e in quelli che fanno parte dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera).
ALL’ESTERO, IN CASO DI BISOGNO, L’ASSISTENZA SANITARIA E’ GRATUITA?
L’assistenza sanitaria può essere di due tipi:
1) Diretta: in tutti gli Stati dell’Ue e in quelli extra-Ue con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni, presentando la Tessera europea di assicurazione malattia (Team) o il certificato sostitutivo provvisorio. In questo caso il cittadino italiano ha diritto a ricevere l’assistenza sanitaria prevista senza oneri a suo carico, i quali saranno accollati direttamente alla sua Azienda sanitaria di appartenenza. Se, per una qualsiasi ragione, non è stato possibile utilizzare la Team o il certificato sostitutivo provvisorio e nel caso in cui si dovessero pagare le prestazioni, è opportuno conservare le ricevute e l’eventuale documentazione sanitaria e al rientro in Italia si potrà richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’Azienda sanitaria di appartenenza che lo effettuerà in base alle tariffe dello Stato estero.
2) Indiretta: nei Paesi extra Ue, con cui l’Italia non ha stipulato alcun tipo di convenzioni. In questi casi il cittadino è costretto a pagare per intero la prestazione sanitaria ricevuta, ma potrà essere rimborsato al suo rientro in Italia per un importo massimo pari all’80% delle spese sanitarie sostenute, presentando le apposite ricevute alla propria Azienda sanitaria.
COSA FARE NEL CASO DI UN IMPREVISTO ALL’ESTERO?
Se si è in un Paese dell’Ue o in un Paese extra Ue con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni e si ha un problema di salute imprevisto, è sufficiente andare in un pronto soccorso e presentare la tessera Team per aver diritto a ricevere l’assistenza sanitaria di cui si ha bisogno senza oneri a proprio carico. Sarà l’Azienda sanitaria del territorio di appartenenza a sostenere le spese. La tessera permette di accedere ai servizi sanitari pubblici nel Paese in cui ci si trova esattamente come i suoi residenti, quindi – sottolinea Altroconsumo – se la legislazione prevede il pagamento di un ticket per alcune prestazioni, anche il cittadino italiano dovrà pagarlo. La tessera non permette di richiedere il trasferimento gratuito nel Paese di origine nel caso di grave trauma o malattia. Per questi casi è necessaria una copertura assicurativa aggiuntiva.
COS’E’ IL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE ITALIANO?
Istituito presso il ministero della Salute, fornisce ai cittadini le informazioni per facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera all’interno dell’Unione europea. Le persone iscritte al Ssn possono richiedere al Punto di contatto informazioni su: autorizzazioni (condizioni e procedure); cure rimborsabili; termini, condizioni e procedure di rimborso dei costi; procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali, per risolvere le controversie in caso di rifiuto di autorizzazioni e rimborsi; dati da includere nelle ricette mediche rilasciate in altro Stato dell’Ue affinché siano accolte in Italia, e viceversa.
Le persone assistite dal sistema sanitario di un altro Paese dell’Unione europea possono chiedere al Punto di contatto italiano informazioni su: standard e orientamenti di qualità e sicurezza del Ssn; prestatori di assistenza sanitaria (professionisti sanitari, ospedali e altri centri di cura) operanti in Italia, anche riguardo alla loro autorizzazione a fornire servizi o su eventuali restrizioni a loro carico; accessibilità agli ospedali italiani per le persone con disabilità; diritti dei pazienti in Italia; procedure di denuncia e altri meccanismi di tutela (ricorsi e reclami), nonché sulle possibilità giuridiche e amministrative disponibili in Italia per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Le corrispondenti informazioni, relative ai sistemi sanitari degli altri Paesi dell’Unione, possono essere richieste ai Punti di contatto nazionali competenti, direttamente o anche tramite il Punto di contatto nazionale italiano. Le persone assistite dal sistema sanitario di un qualsiasi Paese dell’Ue possono inoltre ottenere direttamente da tutti i prestatori di assistenza operanti nell’Unione informazioni specifiche sulle cure da loro fornite, e in particolare su: opzioni terapeutiche; disponibilità delle cure; qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi fornita; tariffe e onorari delle prestazioni sanitarie, dettagliati e comprensibili; iscrizione o autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie; assicurazione o altri mezzi di tutela per la responsabilità professionale in caso di danni; i prestatori di assistenza sono inoltre tenuti a rilasciare fatture dettagliate e comprensibili.
COSA SUCCEDE SE SI DECIDE DI FARSI CURARE ALL’ESTERO?
Se un cittadino italiano necessita di cure pianificate all’estero, il sistema sanitario italiano assicura le prestazioni in forma gratuita solo se si tratta di prestazioni di altissima specializzazione, che non può avere in Italia in maniera tempestiva o in forma adeguata al suo caso. Il cittadino – spiega Altroconsumo – per usufruire di prestazioni gratuitamente deve presentare all’Azienda sanitaria di residenza la domanda di cure all’estero insieme ad un’esauriente relazione medica fatta da un medico specialista del Ssn che motivi la richiesta e contenga anche l’indicazione del centro estero al quale ci si vuole rivolgere; in caso contrario il ricovero in ospedale in un altro Paese e le relative cure non vengono coperti dal Ssn. L’Azienda sanitaria, a sua volta, invia la richiesta al Centro regionale di riferimento e, in caso di parere positivo, provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione dandotene comunicazione scritta. Il termine di 30 giorni è ridotto a 15 giorni nei casi di particolare urgenza, che deve essere adeguatamente motivata nella domanda.
Nel provvedimento di autorizzazione l’Azienda sanitaria specifica il costo della prestazione ammesso al rimborso. Se la struttura estera individuata è pubblica o privata convenzionata, l’Azienda sanitaria di appartenenza rilascia un documento e l’assistenza viene erogata in forma gratuita. Se la struttura estera è privata, l’Azienda sanitaria rilascia autorizzazione scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il rimborso alla propria azienda sanitaria, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria). E’ necessario conservare tutte le fatture e i documenti delle varie prestazioni ricevute. In caso di rifiuto, questo dovrà essere debitamente motivato.
Se però l’Azienda sanitaria dà un parere negativo – avverte Altroconsumo – il ministero della Salute dà le seguenti indicazioni: in caso di rigetto della domanda di autorizzazione a recarsi all’estero per farsi curare, si può presentare ricorso in progressione: al direttore generale dell’Azienda sanitaria di appartenenza, al tribunale amministrativo regionale (Tar) ed al Consiglio di Stato in sede di appello; infine al presidente della Repubblica con ricorso straordinario, anche questo deciso dal Consiglio di Stato; in caso di rigetto della domanda di rimborso di eventuali spese sostenute l’interessato può ricorrere: alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado), alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado), alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado). Il cittadino può anche rivolgersi alla Corte di Giustizia della Ue, che, con una serie di sentenze ha riconosciuto in passato che le cure mediche ricevute in un altro Stato membro devono, a determinate condizioni, essere poste a carico del sistema sanitario del Paese di provenienza del paziente.
(Fonte: Adnkronos)