Da fisioterapia a omeopatia, vademecum per le detrazioni fiscali
Dalle prestazioni specialistiche, alle analisi e ricoveri, dall’acquisto di alimenti speciali e di prodotti omeopatici, alle sedute di fisioterapia fino ai medicinali acquistati all’estero. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida ‘Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie’ con tutte le novità introdotte per il 2018, che contiene le detrazioni fiscali che è possibile richiedere a partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2019. “Per avere un’idea di quanto la voce ‘spese sanitarie’ sia presente nella dichiarazione dei redditi – sottolinea l’Agenzia delle Entrate – basta osservare i recenti dati inseriti nella dichiarazione precompilata 2018: sono 720 milioni i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel periodo d’imposta 2017 e comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali”.
“Nella maggior parte dei casi – prosegue la guida – per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia)”. Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a: prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica); acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica; acquisto di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti; prestazioni specialistiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici; trapianto di organi; cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno); acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).
Inoltre, sono detraibili – riporta la guida dell’Agenzia delle Entrate – nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica: assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto; all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; quelle rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
(Fonte: Adnkronos)